Trasparenza

La Cassa Padana colloca senza soluzione di continuità titoli obbligazionari di propria emissione.

Le obbligazioni hanno solitamente una durata non superiore ai 3-5 anni e possono avere cedole trimestrali o semestrali o annuali, essere a tasso fisso, indicizzate, a tasso Step Up oppure Zero Coupon.

Elenco Emissioni in ordine decrescente di data di emissione:

 

 

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo viene alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

In attuazione dell’art. 1, comma 345, della citata Legge Finanziaria per il 2006, il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito “Regolamento”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007. ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:

  • deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
  • deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
  • contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Si invitano pertanto i titolari di un rapporto (ad esempio, libretto di risparmio) a verificare periodicamente se il rapporto è divenuto dormiente.

A questo fine è messo a disposizione dei clienti presso tutte le filiali della Cassa Padana BCC e sul sito www.cassapadana.it nella sezione Trasparenza un elenco contenente i dati dei rapporti divenuti dormienti nel periodo di riferimento.

I titolari di un rapporto divenuto dormiente sono invitati a contattare tempestivamente una qualsiasi filiale della Cassa Padana BCC.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina riferita ai depositi dormienti alle seguenti fattispecie:

  • gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (tre anni dalla data di emissione);
  • gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari;
  • gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a 100,00 euro e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi per l’estinzione, tenuto conto di quanto previsto in materia antiriciclaggio dall’art. 49, comma 12, e dell’art. 63, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2001 n. 231 e successive modificazioni.

Si fa presente che, in mancanza di presentazione dei titoli rappresentativi per l’estinzione, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

DEPOSITI VINCOLATI PER TARDIVO PAGAMENTO ASSEGNI BANCARI EX ART. 8 LEGGE 386/1990 “DORMIENTI”

Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti anche i depositi vincolati ai portatori dei titoli costituiti dai traenti di assegni bancari per il tardivo pagamento degli assegni stessi, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa, si invitano i legittimi portatori degli assegni bancari indicati nel relativo elenco allegato al presente avviso a presentarsi, muniti del titolo, presso la filiale di riferimento indicata nell’elenco medesimo per l’incasso delle somme depositate, entro 180 giorni dalla data di affissione del predetto elenco.

Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il termine sopra indicato, il rapporto verrà estinto e le relative somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Elenco Dormienti

Elenco Dormienti Estinti

Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fgd.bcc.it.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca stessa con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all’emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Leggi le Informazioni generali per i Depositanti

Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. , da Cassa Padana e dalle Società del Gruppo, nonchè gli assetti
organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalle Disposizioni.

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Il sistema penale italiano trae il termine “riciclaggio” dal linguaggio economico, per il quale esso è quel particolare processo volto a riemettere nel circuito finanziario, attraverso le distinte fasi della pulitura vera e propria e dell’integrazione, i capitali provenienti dall’attività criminale, affinché, così “depurati”, producano un profitto.

Uno dei momenti essenziali della vita delle organizzazioni criminali è rappresentato dall’individuazione e dalla scelta delle modalità di investimento dei profitti che ottengono attraverso le loro attività delinquenziali. Una parte di questi è riutilizzata per autofinanziare attività illegali, mentre la restante parte viene investita, in via immediata e diretta, in varie attività economiche e finanziarie. Per realizzare tale fine le organizzazioni criminali utilizzano i normali canali economici nei quali riversano, previa “ripulitura”, i proventi dell’attività criminosa. Generalmente si verifica un passaggio intermedio, che consiste nell’occultamento della provenienza delittuosa di tali profitti illeciti, facendo perdere le tracce e le prove della loro origine, in modo tale che non sia più possibile risalire al reato e ai suoi autori. Il riciclaggio consiste proprio in questa operazione complessa di riconversione dei proventi illeciti e di successivo investimento in circuiti economici leciti.
Secondo la definizione ritenuta “classica”, ormai punto di riferimento degli studiosi di vari Paesi e contenuta in un Rapporto della Commissione Presidenziale Statunitense sulla Criminalità Organizzata presentato nel 1984 , il riciclaggio è il “processo attraverso cui qualcuno nasconde l’esistenza, la fonte illegale, o l’illegale utilizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi per farli apparire legittimi”.

Da questa sintetica descrizione emerge la complessità del fenomeno: il riciclaggio non è riconducibile a una serie di comportamenti tassativamente prefissata, ma è un complesso di operazioni idoneo a camuffare la provenienza illecita di denaro, beni o utilità affinché possano essere impiegati in circuiti economici legittimi.
Si può fin d’ora anticipare che il riciclaggio normalmente si articola in più fasi successive: verso la fine degli anni ottanta prevaleva un modello di suddivisione in due fasi, prima “lavaggio” (money laundering) e poi “impiego” (recycling). Negli ultimi anni si tende a prediligere una ripartizione in tre fasi: “placement”, “layering” e “integration”.
La prima fase corrisponde al “piazzamento” o collocamento materiale dei proventi da reato, che generalmente sono contanti, attraverso una qualsiasi serie di operazioni (deposito, cambio, acquisto di beni ecc.) presso istituzioni o intermediari finanziari, direttamente nel mercato o all’estero.

Il “layering” (lett. stratificazione) è diretto a separare il capitale dalla sua provenienza illecita per mezzo di alcune operazioni di natura prevalentemente finanziaria. Interponendo un complesso strato di operazioni di “lavaggio” si tende a rendere il più possibile anonima la ricchezza, o a creare una copertura apparentemente legittima. I metodi di “layering” sono infiniti e si avvalgono sempre più delle operazioni telematiche, come i trasferimenti elettronici dei fondi con conseguente creazione di bonifici.

La terza fase spesso viene definita impropriamente di “impiego” delle ricchezze provenienti da reato; invece consiste, più esattamente, nel tentativo di integrare i capitali di origine criminosa con le ricchezze di provenienza lecita. Questa fase rappresenta, quindi, il risultato finale della procedura di riciclaggio: i proventi da reato, una volta ripuliti, vengono reimmessi nei circuiti finanziari ordinari. Tutto ciò si realizza attraverso una serie infinita di operazione sempre più sofisticate e mascherate. Di solito, quando sono coinvolti grossi patrimoni riciclati, essi devono passare attraverso società, imprese o intermediari rispettabili, che possano maneggiare somme importanti senza destare sospetti.

Questo modello a tre fasi è il più comune nella letteratura internazionale recente e il più utile per comprendere i punti rilevanti ai fini di uno studio giuridico del fenomeno. Esso ha sostituito quello bifasico, che oggi è ormai superato.
Volendo essere precisi il termine “riciclaggio” designa l’intera operazione, completa di tutte e tre le fasi; è, dunque, il complesso delle operazioni necessarie per attribuire un’origine fittiziamente lecita a beni di provenienza delittuosa.

Informativa relativa ai livelli provvigionali percepiti nell’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile dei veicoli a motore e dei natanti.

Scarica l'Informativa relativa ai livelli provvigionali percepiti nell’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile dei veicoli a motore e dei natanti

Informativa alla clientela
(art. 13 Codice sulla protezione dei dati personali)

Questa Banca La informa che, per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (ad es.: un bonifico transfrontaliero) e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela, è necessario utilizzare un servizio di messaggistica internazionale.

Il servizio è gestito dalla “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” (SWIFT) avente sede legale in Belgio (vedi il sito di SWIFT per l’informativa sulla protezione dati).

La banca comunica a SWIFT (titolare del sistema SWIFTNet Fin) i dati riferiti a chi effettua le transazioni (quali, ad esempio, i nomi dell’ordinante, del beneficiario e delle rispettive banche, le coordinate bancarie e la somma) e necessari per eseguirle.

Allo stato, le banche non potrebbero effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati.

Ad integrazione delle informazioni che abbiamo già fornito ai clienti sono emerse due circostanze su cui desideriamo informarla:

  1. tutti i dati della clientela utilizzati per eseguire (tutte) le predette transazioni finanziarie attualmente vengono – per motivi di sicurezza operativa – duplicati, trasmessi e conservati temporaneamente in copia da SWIFT in un server della società sito negli Stati Uniti d’America;
  2. i dati memorizzati in tale server sono utilizzabili negli USA in conformità alla locale normativa. Competenti autorità statunitensi (in particolare, il Dipartimento del tesoro) vi hanno avuto accesso – e potranno accedervi ulteriormente – sulla base di provvedimenti ritenuti adottabili in base alla normativa USA in materia di contrasto al terrorismo. Il tema è ampiamente dibattuto in Europa presso varie istituzioni in relazione a quanto prevede la normativa europea in tema di protezione dei dati.

Le ricordiamo anche che l’interessato conserva i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

A seguito della modifica della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311, sono introdotte importanti disposizioni circa l’utilizzo dei Libretti al Portatore.

A decorrere dal 4 luglio 2017:

  • è vietata l’emissione di libretti di deposito al portatore di qualsiasi importo.
  • è vietato il trasferimento dei libretti di deposito al portatore di qualsiasi importo.

Scarica l’informativa completa

 Il "Rating di legalità" è stato introdotto dal Decreto "Cresci Italia" (cfr. art. 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27) e regolato con successivo Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 "Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’art.5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27". In particolare, il capo II del suddetto Decreto (artt. 4 e 5) stabilisce che le banche considerino il rating di legalità delle imprese nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi connessi alla concessione dei finanziamenti, e che successivamente monitorino la persistenza del rating di legalità ed il relativo punteggio ai fini dell’eventuale revisione delle condizioni applicate a tale clientela.

Relazione Rating di Legalità 2023

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento del Garante Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, la “Normativa Privacy”)

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